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Società Benefit: un’opportunità per i commercialisti

29 luglio 2021
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Con la conversione in legge del DL Sostegni-Bis viene disposta l’estensione fino al 31 dicembre 2021 dell’applicazione del credito d’imposta per costi di costituzione o trasformazione in Società Benefit (prima in scadenza al 30 giugno 2021 ).

Tra i costi agevolabili sono inclusi:

  • i costi notarili e di iscrizione nel registro delle imprese
  • le spese inerenti all’assistenza professionale e la consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

L’importo massimo di credito utilizzabile in compensazione è pari a 10.000 euro per ciascun contribuente.

Un incentivo in più dunque per promuovere un istituto ancora poco conosciuto da imprenditori e consulenti che li seguono.

Per questo, la Commissione Start up innovative, Microimprese e Settori innovativi dell’Ordine dei dottori Commercialisti di Milano ha voluto sensibilizzare la categoria con la pubblicazione del quaderno di approfondimento sul tema.

Lo Studio Martinelli ha contribuito alla stesura del volume con un capitolo dedicato ai risultati di una indagine qualitativa con gli imprenditori già costituiti in società Benefit, svolta con lo scopo di capire quali motivazioni li hanno portati a diventare Benefit, con quali ricadute sul loro business e quali è stata in questo percorso l’assistenza ricevuta dai loro consulenti.

L’immagine dei commercialisti ne esce poco lusinghiera: un’occasione in più per la categoria per invertire la rotta e mostrarsi più attenta ai cambiamenti in atto nel tessuto produttivo.

 

Il quaderno è liberamente consultabile al link:

https://www.odcec.mi.it/aree-tematiche/formazione/quaderni

 

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La dismissione di beni oggetto di rivalutazione volontaria – DL 104/2020

30 marzo 2021
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L’art. 110 del dl 104/2020 (Decreto Agosto) ha riproposto il regime di rivalutazione dei beni d’impresa. Com’è ormai noto la rivalutazione destinata a soggetti che non applicano i principi internazionali IAS/IFRS prevede due distinte modalità.

Rivalutazione civilistica (a costo zero):

  • Ai soli fini civilistici, l’operazione è gratuita, quindi nessuna imposta. I nuovi valori non rilevano fiscalmente per plusvalenze o minusvalenze, ammortamenti e manutenzioni. La corrispondente Riserva è liberamente utilizzabile per coprire le perdite ma se è distribuita costituisce dividendo per i soci, mentre non è tassabile in capo alla società.

Rivalutazione fiscale (con pagamento di imposta sostitutiva):

  • Il maggior valore è riconosciuto a fini fiscali. La rivalutazione si perfeziona attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva (3%) per i singoli beni rivalutati. Tale importo potrà essere corrisposto in tre rate annuali di pari importo senza pagamento di interessi.
  • Il maggior valore attribuito ai beni costituisce una “riserva in sospensione di imposta” tassato, ai sensi dell’art. 13, legge n. 342/2000, in caso di distribuzione ai soci.

 

Volendo circoscrivere l’ambito, si considera unicamente la rivalutazione con effetto fiscale, con l’ intento di evidenziarne alcuni aspetti.

La rivalutazione fiscale ha effetto dal 2021 per la deduzione degli ammortamenti, mentre ai fini della plusvalenza derivante da cessione il valore verrà riconosciuto a decorrere dal 1.1.2024.

Per le imprese a contabilità ordinaria, è consentito affrancare la riserva versando un’imposta sostitutiva indeducibile pari al 10%. Una volta affrancate le riserve confluiranno tra le riserve di utili, che in caso di distribuzione saranno assoggettate alla tassazione ordinaria dei dividendi, per le società di capitali o non saranno sottoposte a ulteriore tassazione per le società di persone.

Per i soggetti in contabilità semplificata non si applicano le norme che disciplinano il saldo attivo di rivalutazione ed è esclusa ogni forma di tassazione in caso di distribuzione della riserva. E ciò costituisce una disparità di trattamento all’interno di una categoria di soggetti che, al di là di poco significative varianti, soggiacciono alle medesime regole di tassazione IRPEF.

Ma che succede in caso di dimissione dei beni oggetto di rivalutazione fiscale prima del 1° gennaio 2024?

Gli effetti della rivalutazione dei beni vengono meno e per la determinazione della plusvalenza si assume il costo del bene prima della rivalutazione. Alla società di capitali o ai soci di società di persone viene riconosciuto un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva pagata per la rivalutazione dei beni. L’ammontare dell’imposta sostitutiva pagata incrementa il saldo attivo di rivalutazione.

Contestualmente, si considera “libera” la parte della riserva di rivalutazione in sospensione riferibile ai beni oggetto di cessione. Nel casi ipotizzato pertanto l’annullamento degli effetti fiscali della rivalutazione riporta ad una situazione ex ante, in perfetto equilibrio fiscale.

Tuttavia ciò non succede per la riserva affrancata, neppure per la quota presente in bilancio al momento della cessione. Il versamento del 10% dell’imposta sostitutiva è permanente e nessun recupero è previsto in caso di cessione anticipata dei beni. Ciò comporta di valutare attentamente la reale possibilità di mantenere i beni all’interno della società fino al momento in cui il valore fiscale viene riconosciuto. La valutazione di convenienza potrà essere calibrata, definendo anche la quota di riserva in sospensione che si intende affrancare. E’ evidente che il vantaggio fiscale della rivalutazione varia notevolmente in base al tipo di soggetto coinvolto. Qui di seguito una tabella di raffronto nell’ipotesi di affrancamento totale della riserva in sospensione da rivalutazione e di integrale distribuzione del dividendo derivante dalla vendita del bene.

 

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Approvato il DL Sostegni: nuovi aiuti alle attività

22 marzo 2021
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Alcune delle principali novità fiscali introdotte dal DL Sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo scorso, in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale e conversione in legge.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Il contributo spetta a condizione che: – i soggetti abbiano ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019; – l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. La misura è di carattere generale, non essendo previsti specifici codici Ateco. Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta. Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione), così determinata rispetto ai ricavi/compensi del 2019:

  • 60% se i ricavi e compensi 2019 non sono superiori a 100.000 euro,
  • 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
  • 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
  • 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
  • 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro. Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d’imposta o tramite erogazione diretta delle somme. Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica (si presume disponibile per fine marzo). Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25 commi 9-14 del DL 34/2020 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, regime sanzionatorio e alle attività di controllo. Il contributo spetta, come i precedenti, nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI. Viene previsto un taglio dei contributi per professionisti e autonomi da 3.000 euro. Il DL aumenta la dote per il cosiddetto “anno bianco” degli autonomi di 1,5 miliardi, portando le risorse complessive a 2,5 miliardi. La misura riguarderà circa 820mila soggetti (330mila iscritti alle casse private e 490mila tra artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle gestioni Inps) con redditi entro i 50mila euro e perdite del 33%.

PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENTE DALLA RISCOSSIONE. Viene esteso al 30 aprile il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO. Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021. Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021. Sono riconosciuti i c.d. “5 giorni di tolleranza”.

ANNULLAMENTO DEI CARICHI PENDENTI. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

DEFINIZIONE AVVISI BONARI NON SPEDITI. Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973. Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30% (o dell’ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva). Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti. In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.

CERTIFICAZIONI UNICHE E CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE. Il termine di trasmissione della Certificazione Unica 2021 è stato differito al 31.03.2021. Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in conservazione entro il 10.06.2021.

INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT. Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis D.L. 137/2020, è riconosciuta un’indennità di 2.400 euro. Un’indennità (nella stessa misura) è riconosciuta al ricorrere di ulteriori fattispecie dettagliatamente indicate dalla norma. È riconosciuta un’indennità ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd e le Ssd, in misura variabile in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019.

 

 

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Finanziamenti alle imprese della regione Lombardia

15 marzo 2021
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Al via entro marzo il bando Linea internazionalizzazione plus della Regione Lombardia. Come la Regione finanzia l’impresa in questo periodo: una breve rassegna dei bandi aperti.

Linea internazionalizzazione plus: in arrivo le agevolazioni per l’internazionalizzazione delle imprese lombarde. Sono ammissibili i progetti riguardanti programmi integrati di sviluppo internazionale, tesi alla creazione di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri attraverso lo sviluppo e/o il consolidamento della presenza e della capacità d’azione delle pmi Si è in attesa dell’apertura dello sportello da parte di Finlombarda. Dato che i fondi a disposizione saranno limitati, sarà necessario essere pronti a presentare domanda il primo giorno di apertura.

Beneficiari: PMI che siano iscritte e attive al Registro delle Imprese da almeno 24 mesi e abbiano una sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione dell’agevolazione.

Tipologia di finanziamento: l’agevolazione sarà concessa fino al 100% delle spese ammissibili di cui l’80% sotto forma di finanziamento a tasso zero ed il restante 20% sotto forma di contributo a fondo perduto. Investimento minimo 40.000 e massimo richiedibile € 500.000.

Principali spese ammissibili: partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero, istituzione temporanea all’estero (max 6 mesi) di show-room, azioni di comunicazione ed advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati esteri; spese relative allo sviluppo e/o adeguamento di siti web o l’accesso a piattaforme cross border (B2B/B2C); consulenza in relazione al programma di internazionalizzazione (piani di marketing, consulenza in materia fiscale, doganale, strategica e commerciale internazionale, ricerca partner, analisi di mercato, consulenze per la definizione del progetto e per la domanda di finanziamento); spese per il conseguimento di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target; spese per il personale dipendente impiegato nel progetto di internazionalizzazione (max 20% delle spese ammissibili).

Per monitorare l’apertura del bando si può accedere al seguente link della Regione Lombardia:

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home

Di seguito alcuni degli altri bandi attivi in Regione Lombardia:

PREMIO PRIMO INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI: si tratta della concessione di premio per il primo insediamento in qualità di titolare o legale rappresentante di un’impresa agricola nell’ambito di applicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Il sostegno è erogato sotto forma di premio di primo insediamento ai giovani agricoltori come pagamento forfettario in due rate. Per le imprese nelle zone svantaggiate il premio è di € 40.000 mentre per le zone svantaggiate di montagna è di € 50.000. Domande dal 17 marzo 2021 al 20 giugno 2021.

OPERAZIONI DI M&A – LEVERAGED & ACQUISITION FINANCE: 65 milioni di euro per finanziare la crescita per linee esterne, il cambio generazionale e il passaggio di proprietà delle imprese lombarde tramite operazioni di fusione e acquisizione in co-finanziamento con gli intermediari finanziari convenzionati. Il Finanziamento è concesso per l’acquisizione di quote societarie e rami d’azienda, il rifinanziamento del debito pre-operazione e/o gli investimenti per eventuali sinergie post-operazione.

CREDITO PPP: è un prodotto finanziario dell’Area Finlombarda Corporate Banking che finanzia gli investimenti per la realizzazione di opere e servizi pubblici di imprese aggiudicatarie di concessioni e contratti di partenariato pubblico privato, tramite finanziamento in pool da parte di Finlombarda e degli Istituti di credito convenzionati ai soggetti aggiudicatari di Concessioni e Contratti di PPP (esclusi i contratti di locazione finanziaria)

PIÙ CREDITO LOMBARDIA: Più Credito alla Lombarda è l’iniziativa di Finlombarda per sostenere le esigenze di liquidità del sistema produttivo della Lombardia che comprende due linee di finanziamento: ‘Più Credito Liquidità’ – supporta le imprese lombarde con finanziamenti per importi compresi tra 1 e 15 milioni di euro;  ‘Più Credito Fornitori Lombardia’ – Supporta la filiera delle imprese fornitrici di Regione Lombardia con finanziamenti utili al pagamento dei debiti commerciali e alle esigenze di liquidità

CREDITO ADESSO EVOLUTION: Credito Adesso Evolution finanzia il fabbisogno di capitale circolante delle imprese e dei professionisti della Lombardia attraverso la concessione di finanziamenti abbinati a contributi in conto interessi. Apertura sportello dal 1 febbraio 2021 con una dotazione finanziaria di 270 milioni di euro per i finanziamenti e di 25 milioni di euro per i contributi. Per Imprese: Credito adesso Evolution per PMI e MID CAP – seconda e terza finestra; per Liberi professionisti: Credito adesso Evolution per Liberi professionisti e s.a. – seconda e terza finestra

MINIBOND: Regione Lombardia sostiene le imprese lombarde che ricorrono ai minibond come canale alternativo di finanziamento dei propri piani di sviluppo e investimento (Minibond).

AL VIA – VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AZIENDALI: AL VIA supporta il rilancio degli investimenti delle PMI lombarde nella fase della ripartenza tramite la concessione di finanziamenti a medio lungo termine, assistiti da una garanzia regionale gratuita e abbinati a un contributo a fondo perduto in conto capitale. La nuova Linea Investimenti Aziendali Fast finanzia anche gli investimenti legati all’adeguamento ai nuovi protocolli sanitari e di sicurezza in seguito all’emergenza Covid-19.

SYNDICATED LOANS: È un’iniziativa a sostegno delle imprese lombarde che dovranno realizzare programmi di investimento dall’elevato fabbisogno finanziario e prevede la partecipazione di Finlombarda S.p.A. ai finanziamenti in ‘pool’ originati da uno o più intermediari finanziari. I finanziamenti in ‘pool’ o prestiti sindacati sono finanziamenti concessi congiuntamente da due o più intermediari.

FONDO PER IL SOSTEGNO AL CREDITO PER LE IMPRESE COOPERATIVE: Il Fondo sostiene la creazione e la competitività delle imprese cooperative lombarde, nonché delle cooperative sociali e dei loro consorzi, con particolare attenzione alle iniziative intraprese da lavoratori provenienti da imprese sottoposte a procedure fallimentari ovvero in condizione di “svantaggio lavorativo”.

BANDO FIERE: Bando Fiere sostiene le MPMI attraverso la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali che si svolgono in Lombardia, in modo da creare occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri, finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali, mediante un contributo a fondo perduto.

Per maggiori informazioni :

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home

 

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Società in scadenza: cosa succede se si supera la durata

4 marzo 2021
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Per molte società, le più longeve, il 31-12-2020 può aver costituito il termine dell’attività definito nell’atto costitutivo.

 

Se malauguratamente ci si è accorti solo nel 2021 che la società ha superato il termine a suo tempo stabilito, si può porre rimedio con diverse soluzioni a seconda del tipo di società.

Nel caso di società di persone la proroga è tacita. Ossia la società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorsi i termini, i soci continuano a compiete le operazioni sociali (cc 2273).

 

Tuttavia, è importante rilevare che:

  • per operazioni sociali si intendono operazioni rilevanti (non è sufficiente p.e. la semplice esecuzione di contratti già stipulati);
  • si intende che tutti i soci debbano aver compiuto operazioni sociali. Se, come nel vostro caso, l’amministrazione è affidata solo ad alcuni soci, il socio non amministratore dovrebbe non opporsi ad espliciti interpelli degli amministratori circa la volontà di proseguire l’attività (vale il tacito consenso);
  • a seguito di proroga tacita i soci hanno diritto di recesso.

 

Per tali motivi è consigliabile procedere con una decisione dei soci di revoca di causa di scioglimento e contestuale modifica dello statuto da registrare all’agenzia delle entrate e in camera di commercio, ovvero seguendo le stesse modalità perseguite in sede di deposito dell’atto di costituzione.

In ogni caso è opportuno che venga dato tacito assenso a tutte le operazioni rilevanti intercorse nel periodo di tacito rinnovo.

Nel caso di società di capitali il decorso del termine di durata costituisce causa di scioglimento a meno che l’assemblea (ordinaria in SRL o straordinaria in SPA) non decida di prorogare il termine di durata. Se tale decisione viene presa prima della scadenza del termine la delibera costituisce una modifica dell’atto costitutivo.

Se tale decisione viene presa successivamente all’adempimento degli obblighi pubblicitari relativi alla scadenza (quindi p.e. il 4 marzo 2021 per scadenza del 31.12.2020), la modifica dello statuto deve essere preceduta dalla revoca dello stato di liquidazione seguendo le ordinarie modalità.

Si fa presente che dopo la revoca della liquidazione la società continua a vivere senza alcuna interruzione e gli atti posti in essere durante il periodo di liquidazione continuano ad essere efficaci.

Tuttavia anche in questo caso i soci dissenzienti/assenti o astenuti dalla delibera di revoca dello stato di liquidazione acquisiscono il diritto di recesso.

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Perdite delle società partecipate dagli Enti Locali

15 febbraio 2021
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Con la Deliberazione n. 33/2021 dello scorso 4 febbraio, la Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti è intervenuta sul tema delle perdite delle società partecipate dagli Enti Locali.

In particolare, viene richiamato l’art. 21 del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (D.Leg.vo n. 175/2016), il quale dispone che qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l’Ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo.

La Corte osserva come la relazione diretta che si instaura tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo abbia l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati.

La corretta osservanza di tale disposizione normativa tramite, l’accantonamento di quote di bilancio in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non comporta l’insorgenza a carico dell’Ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo di ripiano di dette perdite o all’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato.

Anzi, nonostante la previsione degli accantonamenti, il “soccorso finanziario” nei confronti degli organismi partecipati è da considerare precluso, allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio, e di cui all’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione confermata dall’art. 14, comma 5, del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica.

Ne deriva, pertanto, che un ente locale che dovesse assorbire, sistematicamente, a carico del proprio bilancio, i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato, pur in presenza degli accantonamenti prudenziali di cui all’art. 21 del T.U.S.P, sarà tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito, in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell’operazione, le quali, devono necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente e positivamente sostenibile.

https://www.corteconti.it/Home/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=1af495a0-0e39-4396-8de0-69aab6bd2a61

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Agevolazioni fiscali in arrivo per le società Benefit

10 agosto 2020
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Le società Benefit sono state istituite con la Legge 208/2015 in conformità con la disciplina delle Benefit Corporation esistente negli USA.

Pur essendo un fenomeno in costante crescita, ad oggi la diffusione In Italia di tale istituto è ancora piuttosto limitata.

Con il DL 34/2020 si ha la prima vera spinta fiscale a tale istituto grazie alla concessione di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la costituzione o trasformazione di società Benefit.

Una società Benefit è una società tradizionale che può  assumere una delle diverse forme societarie (società di persone, di capitali o cooperative) con alcuni ulteriori obblighi che impegnano il management e gli azionisti a standard più elevati in relazione a scopo, responsabilità e trasparenza. In particolare, allo scopo di lucro si aggiunge l’obiettivo di migliorare il contesto ambientale e sociale nel quale operano. Attraverso le società Benefit, i risultati economici vengono coniugati con la necessità di soddisfare interessi diversi rispetto a quelli dei soci, attraverso un impiego responsabile e sostenibile delle risorse necessarie allo svolgimento del processo produttivo.

Perché una società ordinaria diventi “benefit” è necessario provvedere ad alcune modifiche statutarie, in primo luogo in tema di oggetto sociale, nel quale andranno individuate le finalità di beneficio comune all’esercizio dell’attività economica e nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società.

Dovranno, poi, essere definiti i criteri attraverso cui individuare uno o più soggetti responsabili del perseguimento del beneficio comune a cui affidare funzioni e compiti volti al raggiungimento delle finalità dianzi indicate e dovrà essere evidenziato che fra i doveri/poteri degli amministratori vi è quello di bilanciare l’interesse dei soci con il perseguimento di finalità di interesse comune e con gli interessi delle categorie indicate nell’oggetto sociale.

 

La società è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, relazione che dovrà essere allegata al bilancio societario e pubblicata sul sito internet della società.

È sulle spese di “costituzione” della società e su quelle di “trasformazione” (termine con cui impropriamente spesso vengono qualificati anche gli oneri relativi alle modifiche statutarie) che ora viene previsto il citato credito d’imposta.

I costi di riferimento (spese notarili, tasse e oneri in fase costitutiva, consulenze professionali ecc.) dovrebbero coprire sia le società che nascono benefit sia quelle che, a seguito di trasformazione del tipo societario o attraverso una mera modifica statutaria, lo diventano.

Le spese in oggetto dovranno essere sostenute nel periodo che va dal 19 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione) al 31 dicembre 2020. Il beneficio fiscale è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro (limite di spesa nazionale), da utilizzarsi in compensazione attraverso il modello F24 a partire dal 1° gennaio 2021.

L’art. 38-ter, al comma 3, prevede inoltre, a favore delle società in oggetto, anche un ulteriore fondo di dotazione (per complessivi 3 milioni) per l’anno 2020 finalizzato alla promozione di questo tipo societario.

Tuttavia, per i dettagli applicativi delle regole, bisognerà attendere un apposito decreto del MISE, di concerto con il MEF, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (orientativamente metà ottobre). Con esso dovranno essere chiariti i limiti, le modalità e i criteri di attuazione delle norme agevolative.

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Dal 2020 nuove regole tecniche antiriciclaggio

30 dicembre 2019
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Con l’informativa 47/2019 del CNDCEC il Consiglio nazionale ha reso nota la pubblicazione delle “Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del DLgs 231/2007 (come modificato dal DLgs. 90/2017)” che saranno in vigore a partire dall’1.1.2020.

 

Si fornisce qui una breve sintesi degli argomenti trattati, rimandando per approfondimenti al sito CNDCEC.

Le 3 Regole Tecniche affrontano i seguenti obblighi antiriciclaggio:

  1. l’autovalutazione del rischio dell’attività dello studio nel suo complesso (Regola Tecnica n. 1 e artt. 15 e 16 del DLgs. 231/2007);
  2. l’adeguata verifica della clientela (Regola Tecnica n. 2 e artt. 17 – 30 del DLgs. 231/2007);
  3. la conservazione dei dati e delle informazioni (Regola Tecnica n. 3 e artt. 31, 32 e 34 del DLgs. 231/2007).

 

Autovalutazione del rischio dell’attività

L’autovalutazione del rischio connesso all’attività professionale, descritta nella Regola Tecnica n. 1 è propedeutica all’adozione di presidi e procedure adeguate alla natura e alle dimensioni dello studio e prevede i seguenti passaggi:

  • individuazione del rischio inerente all’attività dello studio (con l’attribuzione di un punteggio da 1 a 4, a seconda della rilevanza, a fattori quali la tipologia di clientela, l’area geografica di operatività, i canali distributivi e i servizi offerti);
  • analisi dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi (c.d. “vulnerabilità”), con l’attribuzione di un punteggio (sempre da 1 a 4) a fattori quali la formazione, l’organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela, conservazione, segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull’uso del contante;
  • calcolo del rischio residuo, mediante una media ponderata del valore attribuito al rischio inerente all’attività (considerato al 40%) e di quello attinente alla vulnerabilità (considerato al 60%).

In base alle risultanze del rischio residuo, il professionista deve predisporre le attività di miglioramento necessarie per mitigare un rischio residuo definito “abbastanza” o “molto significativo”.

Le modalità di intervento previste riguardano due ambiti: la formazione e l’organizzazione.

 

Adeguata verifica della clientela: valutazione del rischio effettivo

La Regola Tecnica n. 2 analizza l’adeguata verifica della clientela, e comprende la valutazione del:

  • rischio inerente della prestazione: il Consiglio nazionale ha attribuito alle diverse prestazioni il corrispondente rischio inerente e le relative regole di condotta ai fini dell’adeguata verifica;
  • rischio specifico: includono le regole per la determinazione del rischio in base al tipo di cliente e al tipo di prestazione specifica resa.

La determinazione del rischio effettivo avviene mediante una media ponderata dei valori attribuiti al rischio inerente alla prestazione (considerato al 30%) e al rischio specifico, considerato al 70%. Sulla base del valore ottenuto, si attribuisce al rischio effettivo connesso al cliente e alla prestazione, un livello individuato in una scala graduata (da non significativo a molto significativo), a cui corrisponde una diversa misura di adeguata verifica da effettuare (da semplificata a rafforzata).

 

Conservazione

La Regola Tecnica n. 3 approfondisce il tema dell’obbligo di conservazione e analizza:

  • la copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica della clientela, sia per le prestazioni professionali che per le operazioni;
  • l’originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti esclusivamente le operazioni.

I professionisti possono avvalersi di modalità di conservazione sia cartacei che informatici ma devono, in ogni caso, garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e il loro trattamento esclusivamente per le finalità di cui al DLgs. 231/2007.

 

 

 

 

 

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Reti d’imprese. Cooperare per innovare e competere

11 dicembre 2019
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Si è tenuto oggi a Milano presso l’ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili il Convegno sulle reti di impresa (programma).

 

Ad oggi sono quasi 35mila le imprese coinvolte in Italia con oltre 5mila e 800 contratti di rete stipulati, 3mila e 500 solo in Lombardia. Il fenomeno, seppur non ancora esploso, è in costante espansione perché può rappresentare per le imprese un valido strumento per competere sul mercato, creando innovazione e nuovi mercati di sbocco.

Ne hanno parlato il Presidente AssoretiPmi, Eugenio Ferrari, l’avv.to Oscar Paolo Legnani e il Dr. Claudio De Maio, responsabile per la CCIAA di Milano Monza Brianza e Lodi, i quali, da osservatori privilegiati, hanno disegnato un quadro generale delle reti di impresa in Italia e delle possibili linee sviluppo.

A conclusione degli interventi, l’ing. Ambientale Ivana Moscato, ha raccontato la sua esperienza in qualità di Manager di Rete di Net@Work fornendo utili e pratiche indicazioni per i professionisti che volessero intraprendere questa specializzazione.

 

Lo Studio Martinelli ha contribuito all’evento approfondendo il tema sulla gestione fiscale delle reti di impresa (download).

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Gli Indici di Allerta

31 ottobre 2019
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Crisi di impresa: pubblicati gli indici di allerta di CNDCEC.

 

Il nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza d’impresa D.Lgs. 14/19 (CCI) sostituisce la precedente Legge Fallimentare e obbligherà il professionista a intervenire rigorosamente su tre specifici ambiti:

 

  • Sostegno all’imprenditore per un monitoraggio tempestivo dello Stato di crisi;
  • Formare un organo di controllo preparato e attento a monitorare gli adeguati assetti organizzativi amministrati e contabili per anticipare la crisi d’impresa e valutare un corretto ricorso all’Organismo di composizione della Crisi di impresa (OCRI);
  • Verificare i requisiti di accesso al nuovo Albo unico per gli incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure CCI (quale curatore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, attestatore piano risanamento, componente dell’OCRI…)

Il documento pubblicato lo scorso 20 ottobre dal CNDCEC (in attesa di validazione dal Mise) fornisce i primi essenziali strumenti operativi. Precisamente, l’art. 13. co. 2 del CCI ha assegnato al CNDCEC il compito di elaborare gli indici necessari al completamento del sistema dell’allerta di uno stato di crisi di impresa.

Di seguito le principali indicazioni.

Gli indici di allerta

L’obiettivo del documento è triplice:

  1. fornire un gruppo di indici;
  2. proporre un iter logico di lettura degli indici che ne renda possibile una valutazione unitaria;
  3. esplicitare un processo metodologico che chiarisca e renda quindi omogeneo il calcolo degli indici partendo dalla valutazione dell’andamento aziendale.

Gli indici sono stati calcolati esaminando i seguenti ambiti gestionali:

  • sostenibilità degli oneri finanziari e dell’indebitamento;
  • grado di adeguatezza patrimoniale e composizione del passivo per natura delle fonti;
  • equilibrio finanziario;
  • redditività;
  • sviluppo;
  • indicatori di specifici ritardi nei pagamenti.

Dal punto di vista logico il sistema è gerarchico e l’applicazione degli indici deve avvenire nella sequenza che viene indicata. Il superamento del valore soglia del primo (i) rende ipotizzabile la presenza della crisi. In assenza di superamento del primo (i), si passa alla verifica del secondo (ii), e in presenza di superamento della relativa soglia è ipotizzabile la crisi. In mancanza del dato, si passa al gruppo di indici di cui al punto (iii):

(i) patrimonio netto negativo;
(ii) DSCR (debt service coverage ratio, ossia rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale) inferiore a 1;
(iii) qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto delle soglie descritte nella successiva tabella per i seguenti cinque indici:

  1.  indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
  2.  indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
  3. indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
  4. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
  5. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

I 5 indici hanno significato se contemporaneamente utilizzati, fornendo ciascuno, ove isolatamente considerato, solo viste parziali di eventuali indizi di crisi. La valutazione unitaria richiesta dal Legislatore richiede perciò il contestuale superamento di tutte le 5 soglie stabilite per tali indici.

Soglie dei 5 indici per attività economica:

 

 

 

 

Sono poi previsti indici specifici per le seguenti imprese:
• imprese costituite da meno di due anni;
• imprese in liquidazione;
• start-up innovative;
• cooperative e consorzi.

Inoltre, è facoltà dell’impresa individuare altri indici che ritenga adeguati in considerazione delle proprie caratteristiche, motivandone la scelta nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indicandone, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Per tali indici deve essere attestata da un professionista indipendente l’adeguatezza in rapporto alla specificità dell’impresa. Le principali ragioni di non adeguatezza degli indici possono essere una imprecisa (o non più attuale) classificazione dell’impresa sulla base dei codici Istat o una struttura dell’impresa con specifico modello di business che rende gli indici scarsamente significativi.

Gli obblighi dell’organo di controllo

La seconda parte del documento del Consiglio si concentra su indicazioni operative per il calcolo degli indici ed il loro utilizzo ai fini dell’individuazione dei fondati indizi di crisi che l’organo di controllo societario, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente all’organo amministrativo ai sensi dell’art. 14 CCI con l’eventualità di ricorrere all’OCRI.

E’ sintomatici di uno stato di crisi rilevante per la sua segnalazione in base all’art. 14:

  • la non sostenibilità del debito nei successivi sei mesi;
  • il pregiudizio alla continuità aziendale nell’esercizio in corso o se la durata residua dell’esercizio è inferiore a sei mesi per i successivi sei mesi;
  • la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.

Pertanto il processo logico completo per individuare la crisi è così sintetizzabile:

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che la segnalazione interna all’organo amministrativo da parte degli organi di controllo deve essere motivata e può essere riferita anche ad ulteriori accadimenti straordinari attesi nei successivi sei mesi o comunque entro la chiusura dell’esercizio in corso, tali da compromettere la sostenibilità del debito ovvero la continuità aziendale.

Per la consultazione completa del documento si rimanda al sito CNDCEC: https://commercialisti.it/ 

o qui SCARICA Documento.

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