Approvato il DL Sostegni: nuovi aiuti alle attività

Alcune delle principali novità fiscali introdotte dal DL Sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo scorso, in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale e conversione in legge.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Il contributo spetta a condizione che: – i soggetti abbiano ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019; – l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. La misura è di carattere generale, non essendo previsti specifici codici Ateco. Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta. Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione), così determinata rispetto ai ricavi/compensi del 2019:

  • 60% se i ricavi e compensi 2019 non sono superiori a 100.000 euro,
  • 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
  • 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
  • 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
  • 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro. Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d’imposta o tramite erogazione diretta delle somme. Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica (si presume disponibile per fine marzo). Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25 commi 9-14 del DL 34/2020 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, regime sanzionatorio e alle attività di controllo. Il contributo spetta, come i precedenti, nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI. Viene previsto un taglio dei contributi per professionisti e autonomi da 3.000 euro. Il DL aumenta la dote per il cosiddetto “anno bianco” degli autonomi di 1,5 miliardi, portando le risorse complessive a 2,5 miliardi. La misura riguarderà circa 820mila soggetti (330mila iscritti alle casse private e 490mila tra artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle gestioni Inps) con redditi entro i 50mila euro e perdite del 33%.

PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENTE DALLA RISCOSSIONE. Viene esteso al 30 aprile il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO. Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021. Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021. Sono riconosciuti i c.d. “5 giorni di tolleranza”.

ANNULLAMENTO DEI CARICHI PENDENTI. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

DEFINIZIONE AVVISI BONARI NON SPEDITI. Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973. Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30% (o dell’ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva). Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti. In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.

CERTIFICAZIONI UNICHE E CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE. Il termine di trasmissione della Certificazione Unica 2021 è stato differito al 31.03.2021. Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in conservazione entro il 10.06.2021.

INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT. Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis D.L. 137/2020, è riconosciuta un’indennità di 2.400 euro. Un’indennità (nella stessa misura) è riconosciuta al ricorrere di ulteriori fattispecie dettagliatamente indicate dalla norma. È riconosciuta un’indennità ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd e le Ssd, in misura variabile in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019.

 

 

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