Società in scadenza: cosa succede se si supera la durata

Per molte società, le più longeve, il 31-12-2020 può aver costituito il termine dell’attività definito nell’atto costitutivo.

 

Se malauguratamente ci si è accorti solo nel 2021 che la società ha superato il termine a suo tempo stabilito, si può porre rimedio con diverse soluzioni a seconda del tipo di società.

Nel caso di società di persone la proroga è tacita. Ossia la società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorsi i termini, i soci continuano a compiete le operazioni sociali (cc 2273).

 

Tuttavia, è importante rilevare che:

  • per operazioni sociali si intendono operazioni rilevanti (non è sufficiente p.e. la semplice esecuzione di contratti già stipulati);
  • si intende che tutti i soci debbano aver compiuto operazioni sociali. Se, come nel vostro caso, l’amministrazione è affidata solo ad alcuni soci, il socio non amministratore dovrebbe non opporsi ad espliciti interpelli degli amministratori circa la volontà di proseguire l’attività (vale il tacito consenso);
  • a seguito di proroga tacita i soci hanno diritto di recesso.

 

Per tali motivi è consigliabile procedere con una decisione dei soci di revoca di causa di scioglimento e contestuale modifica dello statuto da registrare all’agenzia delle entrate e in camera di commercio, ovvero seguendo le stesse modalità perseguite in sede di deposito dell’atto di costituzione.

In ogni caso è opportuno che venga dato tacito assenso a tutte le operazioni rilevanti intercorse nel periodo di tacito rinnovo.

Nel caso di società di capitali il decorso del termine di durata costituisce causa di scioglimento a meno che l’assemblea (ordinaria in SRL o straordinaria in SPA) non decida di prorogare il termine di durata. Se tale decisione viene presa prima della scadenza del termine la delibera costituisce una modifica dell’atto costitutivo.

Se tale decisione viene presa successivamente all’adempimento degli obblighi pubblicitari relativi alla scadenza (quindi p.e. il 4 marzo 2021 per scadenza del 31.12.2020), la modifica dello statuto deve essere preceduta dalla revoca dello stato di liquidazione seguendo le ordinarie modalità.

Si fa presente che dopo la revoca della liquidazione la società continua a vivere senza alcuna interruzione e gli atti posti in essere durante il periodo di liquidazione continuano ad essere efficaci.

Tuttavia anche in questo caso i soci dissenzienti/assenti o astenuti dalla delibera di revoca dello stato di liquidazione acquisiscono il diritto di recesso.

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