Perdite delle società partecipate dagli Enti Locali

Con la Deliberazione n. 33/2021 dello scorso 4 febbraio, la Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti è intervenuta sul tema delle perdite delle società partecipate dagli Enti Locali.

In particolare, viene richiamato l’art. 21 del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (D.Leg.vo n. 175/2016), il quale dispone che qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l’Ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo.

La Corte osserva come la relazione diretta che si instaura tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo abbia l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati.

La corretta osservanza di tale disposizione normativa tramite, l’accantonamento di quote di bilancio in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non comporta l’insorgenza a carico dell’Ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo di ripiano di dette perdite o all’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato.

Anzi, nonostante la previsione degli accantonamenti, il “soccorso finanziario” nei confronti degli organismi partecipati è da considerare precluso, allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio, e di cui all’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione confermata dall’art. 14, comma 5, del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica.

Ne deriva, pertanto, che un ente locale che dovesse assorbire, sistematicamente, a carico del proprio bilancio, i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato, pur in presenza degli accantonamenti prudenziali di cui all’art. 21 del T.U.S.P, sarà tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito, in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell’operazione, le quali, devono necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente e positivamente sostenibile.

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