Le società Benefit sono state istituite con la Legge 208/2015 in conformità con la disciplina delle Benefit Corporation esistente negli USA.
Pur essendo un fenomeno in costante crescita, ad oggi la diffusione In Italia di tale istituto è ancora piuttosto limitata.
Con il DL 34/2020 si ha la prima vera spinta fiscale a tale istituto grazie alla concessione di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la costituzione o trasformazione di società Benefit.
Una società Benefit è una società tradizionale che può assumere una delle diverse forme societarie (società di persone, di capitali o cooperative) con alcuni ulteriori obblighi che impegnano il management e gli azionisti a standard più elevati in relazione a scopo, responsabilità e trasparenza. In particolare, allo scopo di lucro si aggiunge l’obiettivo di migliorare il contesto ambientale e sociale nel quale operano. Attraverso le società Benefit, i risultati economici vengono coniugati con la necessità di soddisfare interessi diversi rispetto a quelli dei soci, attraverso un impiego responsabile e sostenibile delle risorse necessarie allo svolgimento del processo produttivo.
Perché una società ordinaria diventi “benefit” è necessario provvedere ad alcune modifiche statutarie, in primo luogo in tema di oggetto sociale, nel quale andranno individuate le finalità di beneficio comune all’esercizio dell’attività economica e nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società.
Dovranno, poi, essere definiti i criteri attraverso cui individuare uno o più soggetti responsabili del perseguimento del beneficio comune a cui affidare funzioni e compiti volti al raggiungimento delle finalità dianzi indicate e dovrà essere evidenziato che fra i doveri/poteri degli amministratori vi è quello di bilanciare l’interesse dei soci con il perseguimento di finalità di interesse comune e con gli interessi delle categorie indicate nell’oggetto sociale.
La società è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, relazione che dovrà essere allegata al bilancio societario e pubblicata sul sito internet della società.
È sulle spese di “costituzione” della società e su quelle di “trasformazione” (termine con cui impropriamente spesso vengono qualificati anche gli oneri relativi alle modifiche statutarie) che ora viene previsto il citato credito d’imposta.
I costi di riferimento (spese notarili, tasse e oneri in fase costitutiva, consulenze professionali ecc.) dovrebbero coprire sia le società che nascono benefit sia quelle che, a seguito di trasformazione del tipo societario o attraverso una mera modifica statutaria, lo diventano.
Le spese in oggetto dovranno essere sostenute nel periodo che va dal 19 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione) al 31 dicembre 2020. Il beneficio fiscale è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro (limite di spesa nazionale), da utilizzarsi in compensazione attraverso il modello F24 a partire dal 1° gennaio 2021.
L’art. 38-ter, al comma 3, prevede inoltre, a favore delle società in oggetto, anche un ulteriore fondo di dotazione (per complessivi 3 milioni) per l’anno 2020 finalizzato alla promozione di questo tipo societario.
Tuttavia, per i dettagli applicativi delle regole, bisognerà attendere un apposito decreto del MISE, di concerto con il MEF, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (orientativamente metà ottobre). Con esso dovranno essere chiariti i limiti, le modalità e i criteri di attuazione delle norme agevolative.