Dal 2020 nuove regole tecniche antiriciclaggio

 

Con l’informativa 47/2019 del CNDCEC il Consiglio nazionale ha reso nota la pubblicazione delle “Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del DLgs 231/2007 (come modificato dal DLgs. 90/2017)” che saranno in vigore a partire dall’1.1.2020.

 

Si fornisce qui una breve sintesi degli argomenti trattati, rimandando per approfondimenti al sito CNDCEC.

Le 3 Regole Tecniche affrontano i seguenti obblighi antiriciclaggio:

  1. l’autovalutazione del rischio dell’attività dello studio nel suo complesso (Regola Tecnica n. 1 e artt. 15 e 16 del DLgs. 231/2007);
  2. l’adeguata verifica della clientela (Regola Tecnica n. 2 e artt. 17 – 30 del DLgs. 231/2007);
  3. la conservazione dei dati e delle informazioni (Regola Tecnica n. 3 e artt. 31, 32 e 34 del DLgs. 231/2007).

 

Autovalutazione del rischio dell’attività

L’autovalutazione del rischio connesso all’attività professionale, descritta nella Regola Tecnica n. 1 è propedeutica all’adozione di presidi e procedure adeguate alla natura e alle dimensioni dello studio e prevede i seguenti passaggi:

  • individuazione del rischio inerente all’attività dello studio (con l’attribuzione di un punteggio da 1 a 4, a seconda della rilevanza, a fattori quali la tipologia di clientela, l’area geografica di operatività, i canali distributivi e i servizi offerti);
  • analisi dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi (c.d. “vulnerabilità”), con l’attribuzione di un punteggio (sempre da 1 a 4) a fattori quali la formazione, l’organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela, conservazione, segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull’uso del contante;
  • calcolo del rischio residuo, mediante una media ponderata del valore attribuito al rischio inerente all’attività (considerato al 40%) e di quello attinente alla vulnerabilità (considerato al 60%).

In base alle risultanze del rischio residuo, il professionista deve predisporre le attività di miglioramento necessarie per mitigare un rischio residuo definito “abbastanza” o “molto significativo”.

Le modalità di intervento previste riguardano due ambiti: la formazione e l’organizzazione.

 

Adeguata verifica della clientela: valutazione del rischio effettivo

La Regola Tecnica n. 2 analizza l’adeguata verifica della clientela, e comprende la valutazione del:

  • rischio inerente della prestazione: il Consiglio nazionale ha attribuito alle diverse prestazioni il corrispondente rischio inerente e le relative regole di condotta ai fini dell’adeguata verifica;
  • rischio specifico: includono le regole per la determinazione del rischio in base al tipo di cliente e al tipo di prestazione specifica resa.

La determinazione del rischio effettivo avviene mediante una media ponderata dei valori attribuiti al rischio inerente alla prestazione (considerato al 30%) e al rischio specifico, considerato al 70%. Sulla base del valore ottenuto, si attribuisce al rischio effettivo connesso al cliente e alla prestazione, un livello individuato in una scala graduata (da non significativo a molto significativo), a cui corrisponde una diversa misura di adeguata verifica da effettuare (da semplificata a rafforzata).

 

Conservazione

La Regola Tecnica n. 3 approfondisce il tema dell’obbligo di conservazione e analizza:

  • la copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica della clientela, sia per le prestazioni professionali che per le operazioni;
  • l’originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti esclusivamente le operazioni.

I professionisti possono avvalersi di modalità di conservazione sia cartacei che informatici ma devono, in ogni caso, garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e il loro trattamento esclusivamente per le finalità di cui al DLgs. 231/2007.

 

 

 

 

 

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