Crisi di impresa: pubblicati gli indici di allerta di CNDCEC.
Il nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza d’impresa D.Lgs. 14/19 (CCI) sostituisce la precedente Legge Fallimentare e obbligherà il professionista a intervenire rigorosamente su tre specifici ambiti:
- Sostegno all’imprenditore per un monitoraggio tempestivo dello Stato di crisi;
- Formare un organo di controllo preparato e attento a monitorare gli adeguati assetti organizzativi amministrati e contabili per anticipare la crisi d’impresa e valutare un corretto ricorso all’Organismo di composizione della Crisi di impresa (OCRI);
- Verificare i requisiti di accesso al nuovo Albo unico per gli incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure CCI (quale curatore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, attestatore piano risanamento, componente dell’OCRI…)
Il documento pubblicato lo scorso 20 ottobre dal CNDCEC (in attesa di validazione dal Mise) fornisce i primi essenziali strumenti operativi. Precisamente, l’art. 13. co. 2 del CCI ha assegnato al CNDCEC il compito di elaborare gli indici necessari al completamento del sistema dell’allerta di uno stato di crisi di impresa.
Di seguito le principali indicazioni.
Gli indici di allerta
L’obiettivo del documento è triplice:
- fornire un gruppo di indici;
- proporre un iter logico di lettura degli indici che ne renda possibile una valutazione unitaria;
- esplicitare un processo metodologico che chiarisca e renda quindi omogeneo il calcolo degli indici partendo dalla valutazione dell’andamento aziendale.
Gli indici sono stati calcolati esaminando i seguenti ambiti gestionali:
- sostenibilità degli oneri finanziari e dell’indebitamento;
- grado di adeguatezza patrimoniale e composizione del passivo per natura delle fonti;
- equilibrio finanziario;
- redditività;
- sviluppo;
- indicatori di specifici ritardi nei pagamenti.
Dal punto di vista logico il sistema è gerarchico e l’applicazione degli indici deve avvenire nella sequenza che viene indicata. Il superamento del valore soglia del primo (i) rende ipotizzabile la presenza della crisi. In assenza di superamento del primo (i), si passa alla verifica del secondo (ii), e in presenza di superamento della relativa soglia è ipotizzabile la crisi. In mancanza del dato, si passa al gruppo di indici di cui al punto (iii):
(i) patrimonio netto negativo;
(ii) DSCR (debt service coverage ratio, ossia rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale) inferiore a 1;
(iii) qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto delle soglie descritte nella successiva tabella per i seguenti cinque indici:
- indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
- indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.
I 5 indici hanno significato se contemporaneamente utilizzati, fornendo ciascuno, ove isolatamente considerato, solo viste parziali di eventuali indizi di crisi. La valutazione unitaria richiesta dal Legislatore richiede perciò il contestuale superamento di tutte le 5 soglie stabilite per tali indici.
Soglie dei 5 indici per attività economica:
Sono poi previsti indici specifici per le seguenti imprese:
• imprese costituite da meno di due anni;
• imprese in liquidazione;
• start-up innovative;
• cooperative e consorzi.
Inoltre, è facoltà dell’impresa individuare altri indici che ritenga adeguati in considerazione delle proprie caratteristiche, motivandone la scelta nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indicandone, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Per tali indici deve essere attestata da un professionista indipendente l’adeguatezza in rapporto alla specificità dell’impresa. Le principali ragioni di non adeguatezza degli indici possono essere una imprecisa (o non più attuale) classificazione dell’impresa sulla base dei codici Istat o una struttura dell’impresa con specifico modello di business che rende gli indici scarsamente significativi.
Gli obblighi dell’organo di controllo
La seconda parte del documento del Consiglio si concentra su indicazioni operative per il calcolo degli indici ed il loro utilizzo ai fini dell’individuazione dei fondati indizi di crisi che l’organo di controllo societario, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente all’organo amministrativo ai sensi dell’art. 14 CCI con l’eventualità di ricorrere all’OCRI.
E’ sintomatici di uno stato di crisi rilevante per la sua segnalazione in base all’art. 14:
- la non sostenibilità del debito nei successivi sei mesi;
- il pregiudizio alla continuità aziendale nell’esercizio in corso o se la durata residua dell’esercizio è inferiore a sei mesi per i successivi sei mesi;
- la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.
Pertanto il processo logico completo per individuare la crisi è così sintetizzabile:
Si ricorda che la segnalazione interna all’organo amministrativo da parte degli organi di controllo deve essere motivata e può essere riferita anche ad ulteriori accadimenti straordinari attesi nei successivi sei mesi o comunque entro la chiusura dell’esercizio in corso, tali da compromettere la sostenibilità del debito ovvero la continuità aziendale.
Per la consultazione completa del documento si rimanda al sito CNDCEC: https://commercialisti.it/
o qui SCARICA Documento.