Pubblicate le disposizioni attuative per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv ai sensi del DL 24.4.2017 n. 50.
Ecco le principali caratteristiche:
- Soggetti beneficiari: Imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali
- Investimenti agevolati: Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie effettuati:
- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali
- purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel periodo precedente.
- Profili temporali:
- investimenti incrementali effettuati su stampa, radio e tv dall’1.1.2018.
- Investimenti incrementali effettuati dal 24.6.2017 al 31.12.2017 esclusivamente sulla stampa (anche on line).
- Misura dell’agevolazione. Il credito d’imposta, che spetta comunque nel limite massimo di spesa stabilito, è pari:
- al 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati;
- al 90% degli investimenti incrementali nel caso di PMI e start up innovative
- Accesso all’agevolazione
Non automatica: occorre presentare un apposito modello secondo precise modalità e tempistiche.
E’ richiesta l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese. - Fruizione dell’agevolazione. L’agevolazione può essere utilizzata esclusivamente in compensazione nel modello F24.
Si fa presente che l’agevolazione introdotta è a regime, non essendo fissati limiti temporali.
Per gli investimenti realizzati nel 2017 e nel 2018 la presentazione del modello per accedere all’agevolazione deve avvenire tra il 22/9/18 e il 22/10/18.
E’ bene evidenziare alcuni dettagli:
- è richiesta l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese
- oltre alle start-up innovative, l’agevolazione è al 90% anche per le PMI, anche non innovative, ossia per le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Tuttavia la concessione dell’agevolazione al 90% è subordinata al completamento della procedura di autorizzazione alla Commissione europea
- l’agevolazione non è concessa per le imprese neocostituite o che nell’anno precedente non hanno sostenuto spese in pubblicità
Con le ultime FAQ pubblicate sul Ministero (link) si è chiarito inoltre che le spese sostenute sui giornali editi in forma digitale non dovranno rispettare le specifiche caratteristiche indicate all’art. 7 co. 1 e 4 del DLgs. 15.5.2017 n. 70 come inizialmente previsto dalle disposizioni attuative.
Di seguito il decreto: Decreto-del-16052018-90-pubblicato-in-GU