Una recente pronuncia della Cassazione fornisce nuovi chiarimenti in merito all’applicazione delle imposte indirette.
L’Agenzia delle Entrate ha da sempre una posizione ben definita in merito alla fiscalità indiretta dei trust: la tassazione è immediata all’atto di dotazione con l’applicazione dell’imposta di successione e donazione in base al rapporto esistente fra disponente e beneficiari.
Diversa l’opinione della dottrina in cui l’indicazione generale è di applicare l’imposta di registro in misura fissa fintantoché non interviene la traslazione dei beni ai terzi così come l’imposta di donazione non si applica finché non avviene l’effettivo arricchimento dei beneficiari. La giurisprudenza invece solo recentemente sta accogliendo questo indirizzo e la recente sentenza della Cassazione (n. 15469, depositata il 13 giugno 2018) sembra confermarne l’orientamento (Scarica sentenza).
Più precisamente, in merito all’applicazione dell’imposta di donazione, la Suprema Corte così si è pronunciata:
Quanto alla qualificazione del Trust, recante la costituzione di un vincolo di destinazione, ha osservato questa Corte con sent. n. 21614/2016 che, pur volendo tenere presente che, ai sensi dell’art. 2 (comma 47; della I. n. 286/2006 (recante legge sulle successioni e donazioni), anche per i vincoli di destinazione è prevista un’imposta, è comunque da escludere che il conferimento dei beni in trust dia luogo ad un reale trasferimento imponibile, perché contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua segregazione fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari.
Pertanto, i beni vengono segregati solo in via provvisoria in capo al trustee che non ne diviene il proprietario ma solo il titolare per una migliore preservazione del patrimonio.
Allo stesso modo, la Cassazione esclude l’applicazione proporzionale dell’imposta di registro:
Nel caso del trust di cui al caso di specie, non essendovi alcuna previsione di corrispettivo o di altra prestazione a carico del trustee, non può parlarsi di operazione a carattere patrimoniale tale da essere soggetta all’imposta del 3% ai sensi dell’art. 9 della tariffa. Ossia come meglio specificato dalla stessa Corte: Il trust, non potendo definirsi né “oneroso” né “operazione a contenuto patrimoniale”, ove il concetto di “patrimonialità”, come può desumersi dalla interpretazione della disposizione sull’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986), non può intendersi in senso civilistico ai sensi degli artt. 1174 e 1321 c.c. come mera “suscettibilità di valutazione economica” della prestazione bensì come prestazione, a fronte della quale figura la pattuizione “di corrispettivi in danaro” e quindi onerosa per tale ragione, non può che essere assoggettato all’imposta in misura fissa e non proporzionale.
E lo stesso vale anche per la imposta ipotecaria e catastale, richiamando la Corte la precedente sentenza (Cass. n. 975/2018).
Tuttavia, in merito all’applicazione dell’imposta di donazione, viste le attuali franchigie e aliquote, può essere in via generale più conveniente una tassazione immediata, in linea con l’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate, con il vantaggio di chiudere in via definitiva la partita successoria, anche nel caso in cui si incrementi il patrimonio (circ. 48/E/2007: “poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l’eventuale incremento del patrimonio del trust non sconterà l’imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione”).
In sintesi, il Trust può diventare uno istituto molto interessante da adottare per la gestione dei patrimoni o per garantire la continuità dell’azienda di famiglia nei passaggi generazionali. E’ però necessaria una attenta valutazione del quadro fiscale al fine di una progettazione su misura delle esigenze del cliente.
Certamente, le sempre più frequenti pronunce della giurisprudenza evidenziano come il Trust sia un istituto vivo e in pieno sviluppo.