Con la pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 03.08.2016 sono stati forniti i necessari chiarimenti sulle condizioni per accedere al credito d’imposta introdotto dalla L. 208/2015 e concesso alle imprese che acquistano, dall’1.1.2016 al 31.12.2019, beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in zone assistite del Mezzogiorno.
Si forniscono di seguito alcune informazioni sintetiche sulle condizioni di accesso, per maggiori informazioni si rimanda alla normativa di riferimento: www.agenziaentrate.gov.it
Soggetti interessati
Le imprese in qualsiasi forma costituite che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili individuate (con particolari condizioni ) in Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Sono escluse le imprese in difficoltà finanziaria e le imprese operanti nell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti, del settore energetico, nonché dei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Oggetto dell’agevolazione
Sono agevolabili gli investimenti in:
- macchinari,
- impianti
- attrezzature
se sono relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente o alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente; al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di Molise, Sardegna e Abruzzo quelli a favore di una nuova attività economica
Sono esclusi investimenti di mera sostituzione.
Gli investimenti possono essere effettuati mediante:
- acquisto di beni da terzi;
- leasing finanziario;
- realizzazione in economia;
- realizzazione mediante appalto.
I beni agevolabili devono essere:
- strumentali all’attività d’impresa;
- nuovi;
- destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio
Ambito temporale
Il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati dall’1.1.2016 al 31.12.2019.
Il momento di effettuazione dell’investimento è determinato in base all’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR ossia:
- Beni mobili. Le spese di acquisizione di beni mobili si considerano sostenute o alla data della consegna o della spedizione; o ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
- Prestazioni di servizi. Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell’investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, si considerano sostenuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate
- Appalto. I costi si considerano sostenuti: alla data di ultimazione della prestazione o in base al SAL
I programmi di investimento devono essere avviati dall’1.1.2016. Per avvio dell’investimento si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso.
Determinazione dell’investimento netto
E’ dato dalla differenza, per ciascun periodo agevolato e per ciascuna struttura produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature varie agevolabili e gli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta relativi ai medesimi beni appartenenti alla medesima struttura produttiva.
Non rileva la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione per effetto dei “super-ammortamenti”.
Determinazione del credito di imposta
E’ calcolato sull’investimento netto sostenuto, applicando le seguenti quote diversificate in base alla dimensione di impresa:
- 20% per le piccole imprese;
- 15% per le medie imprese;
- 10% per le grandi imprese.
La quota di costo complessivo dei beni agevolabili deve essere al massimo pari, per ciascun progetto di investimento, a:
- 1,5 milioni di euro per le piccole imprese;
- 5 milioni di euro per le medie imprese;
- 15 milioni di euro per le grandi imprese.
Utilizzo del credito
La circolare ha infine chiarito che:
- l’ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l’importo risultante dalla ricevuta dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto del modello F24;
- i beneficiari potranno utilizzare esclusivamente il credito d’imposta maturato, ossia il credito d’imposta relativo agli investimenti già realizzati al momento della compensazione.
- il credito di imposta è da considerarsi rilevante fiscalmente sia ai fini IRPEF, IRES e IRAP (contributo in conto impianti).
Cumulabilità con altre agevolazioni:
- non è cumulabile con aiuti De minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio
- non è cumulabile con la Sabatini
- è cumulabile con i “super-ammortamenti”
Il credito d’imposta è soggetto a rideterminazione se:
- i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi.