La Legge di stabilità ha introdotto importanti cambiamenti alcuni dei quali interessano i rapporti intrattenuti dagli operatori economici e la Pubblica Amministrazione.
Qui di seguito tratteremo del meccanismo dello split payment.
Previsto dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, che ha introdotto l’articolo 17-ter del Dpr.633/1972 – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – questo nuovo meccanismo di scissione dei pagamenti dovrà applicarsi sulle fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione a partire dal 1 gennaio 2015 ovvero “nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”.
In particolare:
- i soggetti passivi fornitori emetteranno regolare fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” come indicato dall’articolo 21 del Dpr. 633/1972, registreranno la medesima nei termini indicati dagli articoli 23 e 24 dello stesso decreto, ma non dovranno computare come IVA a debito l’imposta indicata nella fattura, che pertanto non parteciperà alla liquidazione periodica (mensile o trimestrale);
- le Pubbliche amministrazioni pagheranno ai fornitori solo l’importo imponibile e le eventuali spese riportate in fattura, ma non l’imposta sul valore aggiunto (IVA), che invece verseranno direttamente all’erario con una delle seguenti modalità a scelta, indicate con decreto del MEF:
- utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta, considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
In via del tutto transitoria e comunque non oltre il 31 marzo 2015 le Pubbliche Amministrazioni interessate potranno accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, che dovrà essere effettuato entro e non oltre il 16 aprile 2015, ciò al fine di consentire l’adeguamento dei gestionali amministrativi.
Eccezioni per lo split payment
Dal momento che altri importanti cambiamenti, in tema di fatturazione, hanno interessato i rapporti tra operatori economici e pubblica amministrazione è opportuno sottolineare l’esclusione dall’applicazione dello split payment:
- nel caso in cui il cedente/prestatore sia soggetto, ai fini IVA, all’applicazione di un regime speciale (ad es. reverse charge per le imprese di pulizia, nel settore immobiliare ecc.). Tale esclusione si desume indirettamente dai presupposti indicati dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972; infatti la disposizione prevede l’obbligo di versamento dell’IVA a cura degli enti destinatari della prestazione. La mancata indicazione del tributo, a seguito dell’applicazione di uno dei regimi speciali ai fini IVA, determina la concreta impossibilità per gli enti destinatari delle prestazioni di trattenere l’imposta sul valore aggiunto. Conseguentemente in tali circostanze si continueranno a seguire le regole ordinarie;
- ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, come espressamene indicato nella legge di stabilità.
Irene Coppola